Art. 17 · LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

Art. 17

LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

In vigore dal 14 mar 1982
Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti. Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.
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