Art. 13 · LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

Art. 13

LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

In vigore dal 14 mar 1982
Per il finanziamento dei programmi di cui agli è destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del fondo stesso, con l' del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, e con l' della presente legge. Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilità del fondo.
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