Art. 12
LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46
In vigore dal 11 set 1999
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dello artigianato e del tesoro, saranno emanate norme per disciplinare le modalità di funzionamento del comitato di cui al precedente e verrà predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza.
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