Art. 11 · LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

Art. 11

LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

In vigore dal 11 set 1999
Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che si avvale a tale fine del comitato di cui all' e dell'IMI, oltre che del suo ufficio. I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui all'. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all', sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonchè sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici.
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