Art. 11 · LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39

Art. 11

LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39

In vigore dal 28 feb 1986
Programmi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari per l'importo complessivo di lire 400 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987, di cui lire 300 miliardi per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi "centri nodali", nonchè per lo sviluppo di sistemi avanzati di trasmissione impieganti fibre ottiche e lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai propri dipendenti. Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente si applicano tutte le disposizioni dettate dalla presente legge per l'analogo programma di interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di cui al precedente , ivi comprese quelle relative al finanziamento delle spese ed al rimborso delle conseguenti anticipazioni, nonchè quelle di cui al precedente . Al relativo finanziamento potrà provvedersi anche mediante la stipulazione di mutui con istituti di credito esteri. Gli stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici ed entro di essi dovranno essere contenuti i pagamenti annuali. Per il 1982 gli stanziamenti sono fissati in lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per la costruzione o l'acquisto di alloggi di servizio. Per gli esercizi dal 1983 al 1987 gli stanziamenti annuali saranno determinati dalla legge finanziaria, di cui all' della legge 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa alle operazioni di indebitamento, effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 950 milioni, sarà iscritta nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1983.
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