Art. 1
LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39
In vigore dal 1 gen 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987.(1)(2)
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