Art. 2
LEGGE 9 febbraio 1982, n. 37
In vigore dal 3 mar 1982
All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - SIGNORELLO - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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