Art. 8
LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31
In vigore dal 10 apr 2002
Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
Gli avvocati indicati all' sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all', secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purchè dimostrino di aver esercitato la professione per almeno
dodici anni
ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-02-09;31#art-8