Art. 5
LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31
In vigore dal 27 feb 1982
Incompatibilità
Si estendono agli avvocati indicati all' le norme sull'incompatibilità previste dall' del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949.
La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b).
Storico versioni
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