Art. 15 · LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31

Art. 15

LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31

In vigore dal 27 feb 1982
Disciplina professionale I consigli dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o mancanze o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attività professionale in un altro Stato membro delle Comunità europee da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio - indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorità di detto Stato - procedimento disciplinare con l'osservanza delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate direttamente alla competente autorità di detto Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - DARIDA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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