Art. 14 · LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31

Art. 14

LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31

In vigore dal 27 feb 1982
Adempimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati I consigli dell'ordine degli avvocati rilasciano, su istanza degli avvocati iscritti all'albo che svolgono attività professionale negli altri Stati membri delle Comunità europee oppure su richiesta delle competenti autorità degli Stati predetti, attestati, certificazioni e notizie concernenti la posizione professionale degli interessati.
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