Art. 11
LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31
In vigore dal 27 feb 1982
Disciplina professionale
Nell'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all' sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente per territorio.
Sono ad essi applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti.
Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie all'organizzazione professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorità giurisdizionale presso cui è ammesso a esercitare la professione.
Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorità di cui al comma precedente.
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