Art. 2
2 / 2In vigore dal 28 feb 1982
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 dello stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO -
DARIDA - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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