Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 gen 1982
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 29 luglio 1981, numeri 398, 399 e 400, nonché del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 538. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1982 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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