Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 31 dic 1981
L'articolo 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituito dal seguente: "Art. 10. - Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare. La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981 PERTINI SPADOLINI - FORMICA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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