Art. 9
LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763
In vigore dal 12 gen 1982
Stato di bisogno
Le provvidenze di cui agli o 8 del presente titolo trovano applicazione soltanto a favore dei profughi che versano in stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell'interessato nel Paese di provenienza, o debitamente accertato dal Ministero dell'interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica.
I benefici di cui ai citati articoli possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno. Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti inesistente, il profugo è tenuto a rimborsare l'importo delle indennità e delle prestazioni ricevute.
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