Art. 8 · LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

Art. 8

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

In vigore dal 12 gen 1982
Erogazione di sussidi straordinari Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di quarantacinque giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763#art-8