Art. 7
LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763
In vigore dal 12 gen 1982
Indennità per dimissione dalle comunità protette e dagli istituti di ricovero
Ai profughi che si dimettono dalle comunità protette di Aversa e Napoli, nonchè dalle case di riposo di Bari e di Pigna e dal cronicario di Padriciano, gestiti dalle regioni, sarà corrisposta a carico del Ministero dell'interno un'indennità di sistemazione di lire 500.000 pro capite.
L'indennità di cui al primo comma è annualmente aggiornata in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
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