Art. 6
LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763
In vigore dal 12 gen 1982
Ricoveri in istituti
Ferma restando la competenza regionale in materia di ricoveri in istituti, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell', che abbiano superato il sessantesimo anno di età o che siano inabili all'abituale attività lavorativa, ed ai minori, è riconosciuta, ove ne facciano richiesta, la priorità ai ricoveri in idonei istituti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-12-26;763#art-6