Art. 36
LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763
In vigore dal 12 gen 1982
Rilascio delle attestazioni delle autorità consolari
Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, nonchè le certificazioni dell'esercizio dell'attività professionale svolta nei Paesi di provenienza da parte dei profughi sono rilasciate dalle competenti autorità consolari, fatta salva la facoltà del Ministero degli affari esteri di integrarle, ove necessario.
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