Art. 3 · LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

Art. 3

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

In vigore dal 12 gen 1982
Categorie escluse I cittadini italiani che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo, abbiano prestato servizio all'estero in qualità di dipendenti di ruolo dello Stato o di enti pubblici ed il cui rapporto di impiego non cessi per effetto del rimpatrio, possono ottenere la qualifica di profugo ai soli fini dei benefici di cui all' della presente legge.
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