Art. 28 · LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

Art. 28

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

In vigore dal 12 gen 1982
Esenzioni doganali Le esenzioni previste all'importazione, dalle norme di legislazione doganale, nei confronti dei connazionali che rimpatriano, si applicano in favore dei profughi di cui all', n. 4), anche all'importazione delle attrezzature, dei macchinari, dei veicoli e dei materiali di loro pertinenza e destinati nei territori esteri all'esercizio delle loro attività economiche e professionali sulla base di certificazioni dell'autorità consolare. Il beneficio dell'esenzione è concesso a condizione che il rimpatrio abbia luogo entro il termine di efficacia dell'apposito provvedimento formale di cui all', con il quale è dichiarato lo stato di necessità. Per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali ammessi al beneficio, si prescinde dai requisiti relativi alla durata del possesso e della permanenza all'estero degli interessati purchè gli stessi ne possano dimostrare la proprietà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763#art-28