Art. 19 · LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

Art. 19

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

In vigore dal 12 gen 1982
Farmacisti profughi Per i profughi di cui all' che nel Paese di provenienza abbiano esercitato la professione di farmacista, l'iscrizione all'albo professionale è titolo sufficiente per l'acquisto di una farmacia. I profughi di cui all', già titolari di farmacia nel Paese di provenienza, hanno diritto ad ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità sanitarie entro un triennio dalla data di rimpatrio, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una farmacia - nei limiti di disponibilità della pianta organica - previo accertamento dell'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti o dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione e dell'effettivo possesso della titolarità sulla base di documentazione rilasciata dall'autorità consolare, nonchè dei requisiti di moralità e di condotta. Il profugo perseguitato politico già titolare di farmacia all'estero, cui non sia stata assegnata la sede farmaceutica, ha il diritto di ottenerla, anche se invalido, facendosi rappresentare da un direttore responsabile a tutti gli effetti. Non possono essere comunque conferite ai sensi del comma precedente, le farmacie vacanti il cui precedente titolare abbia il figlio o in difetto di figlio, il coniuge farmacista, purchè iscritti all'albo. Le domande, volte ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia, presentate dai profughi e assimilati ai profughi a norma delle vigenti disposizioni in materia e non ancora definite, si intendono proposte ai sensi e agli effetti del secondo comma del presente articolo.
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