Art. 18 · LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

Art. 18

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

In vigore dal 12 gen 1982
Esercizio della professione di notaio I profughi di cui all', i quali nei territori di provenienza abbiano esercitato la professione di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministero di grazia e giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonchè dei requisiti di moralità e di condotta. La predetta domanda deve essere presentata non oltre un anno dalla data del rimpatrio. I notai in soprannumero di cui al primo comma sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, sino a quando non conseguano il trasferimento.
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