Art. 15 · LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

Art. 15

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

In vigore dal 12 gen 1982
Personale non insegnante Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente , nonchè negli istituti italiani di cultura, al quale sia riconosciuta la qualifica di profugo, è assunto a domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso è assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.
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