Art. 12 · LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

Art. 12

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

In vigore dal 12 gen 1982
Comunicazioni ai comuni Le amministrazioni dello Stato debbono comunicare tempestivamente alle regioni ed ai comuni gli interventi assistenziali di prima necessità effettuati a favore dei profughi.
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