Art. 11
LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763
In vigore dal 12 gen 1982
Interventi assistenziali integrativi
Le regioni disciplinano, con apposite norme, gli interventi assistenziali integrativi onde evitare soluzioni di continuità tra gli interventi statali e quelli regionali, specie nelle situazioni di particolare bisogno, e promuovono opportuni collegamenti tra i vari organi competenti.
Le regioni possono disciplinare, altresì, gli interventi integrativi per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale del Paese.
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