Art. 1
LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763
In vigore dal 12 gen 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Titolari dei benefici
Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed al loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
2) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;
3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti 1), 2) e 3);
5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo , o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purchè profugo sia il genitore esercente la patria potestà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-12-26;763#art-1