Art. 42 · LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

Art. 42

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 19 gen 1982
Conferimento e svolgimento di funzioni superiori L' della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituito dal seguente: "Per esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o ad esigenze di servizio, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta, rispettivamente, la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, spetta al personale una indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione nelle misure previste per la stessa categoria o qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Le norme di cui ai precedenti commi primo e quarto si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le Speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono. Le disposizioni di attuazione dei commi primo e quinto del presente articolo sono emanate con le modalità di cui all', terzo comma, della presente legge".
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