Art. 36 · LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

Art. 36

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 8 nov 1989
Indennità al personale degli uffici itineranti. 1. Le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, sono estese al personale comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797#art-36