Art. 30 · LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

Art. 30

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 8 nov 1989
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, prevista dai regi decreti 16 giugno 1938, numeri 1274 e 1275, e successive modificazioni, è compreso il personale delle aziende medesime che versi nelle condizioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono abrogati i regi decreti 17 ottobre 1941, n. 1215, e 24 ottobre 1942, n. 1381 .
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