Art. 28 · LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

Art. 28

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 19 gen 1982
Contributi al dopolavoro postelegrafonico Allo scopo di incrementare le attività dell'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico e delle istituzioni locali, secondo la disciplina prevista dal regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, e dalla legge 12 marzo 1968, n. 325, il fondo istituito dall' del predetto regio decreto-legge è alimentato annualmente dalle seguenti entrate: a) una somma fissa di L. 65.000.000 a carico di ciascuna delle due aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; b) una contribuzione variabile a carico di ciascuna delle anzidette aziende in ragione di L. 1.500 per ogni dipendente in attività di servizio iscritto al dopolavoro. La contribuzione del venti per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni telefoniche interurbane e internazionali, prevista dal secondo comma dell' della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è versata dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per i due terzi all'Istituto postelegrafonici e per il restante terzo al fondo di cui al precedente comma.
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