Art. 24 · LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

Art. 24

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 19 gen 1982
Diritto allo studio Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono disciplinati l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo ed il trattamento economico da corrispondere.
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