Art. 22 · LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

Art. 22

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 19 gen 1982
Personale collocato a riposo Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 1 maggio 1979 al 31 gennaio 1981 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio. Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1 febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme comunque erogate a titolo di pensione.
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