Art. 19 · LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

Art. 19

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 19 gen 1982
Personale divenuto fisicamente inidoneo Il personale già in servizio, divenuto successivamente, per qualsiasi motivo, permanentemente inidoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, è mantenuto in servizio a condizione che possegga i requisiti di idoneità occorrenti per l'esercizio delle mansioni di altro profilo professionale della stessa categoria, nel quale viene inquadrato semprechè vi sia disponibilità di posti. In mancanza, e con il proprio assenso, può essere trasferito nel contingente di un profilo appartenente a categoria inferiore semprechè sia idoneo a tali mansioni e vi sia disponibilità di posti. Quanto sopra vale anche per il personale divenuto in via permanente parzialmente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza, quando non sia possibile utilizzarlo nelle altre mansioni dello stesso profilo. Ai fini di quanto sopra è considerata permanente l'inidoneità totale o parziale che si protragga per un periodo superiore a 18 mesi. Per il raggiungimento del suddetto periodo non si considerano gli intervalli di idoneità inferiori ai 3 mesi. Al personale collocato in profilo di categoria inferiore a norma dei commi precedenti è conservata l'anzianità maturata nella stessa categoria di provenienza. Al personale medesimo è attribuita la classe di stipendio che gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del collocamento nella categoria inferiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797#art-19