Art. 4 · LEGGE 22 dicembre 1981, n. 773

Art. 4

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 773

In vigore dal 14 gen 1982
L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 25.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982, valutata, rispettivamente, in lire 8.300 milioni e 25.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1981 PERTINI SPADOLINI - DARIDA - LA MALFA - ANDREATTA - LAGORIO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-12-22;773#art-4