Art. 4
4 / 8In vigore dal 3 dic 1981
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, deve intendersi nel senso che le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non si considerano operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
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