Art. 13 · LEGGE 26 novembre 1981, n. 690

Art. 13

LEGGE 26 novembre 1981, n. 690

In vigore dal 17 dic 1981
Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della regione Valle d'Aosta sono approvati con legge regionale. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate nè disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.
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