Art. 96 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 96

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) Nell'articolo 636 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa".
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