Art. 92

Art. 92

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In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose) L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
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