Art. 91

Art. 91

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In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale) Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente: "Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa".
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