Art. 89 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 89

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Casi di perseguibilità a querela) Dopo l'articolo 493 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 493-bis. - (Casi di perseguibilità a querela). - I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo".
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