Art. 88
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 15 dic 1981
(Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo)
Dopo l'articolo 388 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 388-bis. - (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). - Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-88