Art. 84 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 84

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Comunicazione all'imputato) Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dallo ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.
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