Art. 83 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 83

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Violazione degli obblighi) Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell' è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo Capo.
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