Art. 69

Art. 69

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In vigore dal 30 dic 2022
(( (Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive). )) ((Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo comma dell' della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell', primo comma, è applicabile l', primo comma. Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attività dei soggetti di cui all', la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro è applicabile l' secondo comma. Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli del codice penale si applica l'articolo 684 del codice di procedura penale. Al condannato alla semilibertà può essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare. Quando le condizioni di cui agli del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena. Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.))
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