Art. 56-quater
62 / 159In vigore dal 30 dic 2022
(( (Pena pecuniaria sostitutiva). ))
((Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.
Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.))
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Prourn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-56-quater