Art. 52 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 52

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell' delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) L'ultimo comma dell' del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente: "L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni".
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