Art. 51
54 / 159In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell' delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
L'ultimo comma dell' del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
"I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-51