Art. 49 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 49

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 3 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente: "Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni".
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